mercoledì 7 novembre 2007

Delucidazioni sul regime forfettario o forfettino

NOTE DI CONSULENZA FISCALE

Tratto dalla rubrica di Chiara Orsatti, Commercialista, consulente per la Rivista Riabilitazione Oggi e titolare del Servizio di Consulenza Fiscale (Riabilitazione Oggi, Anno XXIV n°7 Settembre 2007 Pag.39)

Per chi volesse intraprendere oggi il percorso di libero professionista, l’Agenzia delle entrate ha previsto un regime sostitutivo per nuove iniziative (cosiddetto “forfettino” di cui all’art.13 L.388/2000).

Possono richiedere l’applicazione di tale regime le persone fisiche che soddisfino CONGIUNTAMENTE le seguenti condizioni:
· L’ammontare dei compensi di lavoro autonomo non superino euro 30.987,41 annui.
· Non abbiano esercitato attività professionale, artistica o d’impresa negli ultimi 3 anni (neanche in qualità di socio, tranne nel caso di socio che di fatto non abbia svolto in concreto alcuna attività, per esempio un socio accomandante).
· La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di una precedente, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente, co.co.co, autonomo,ecc.
· Si adempia regolarmente agli obblighi previdenziali e assicurativi.

Rientrando in queste condizioni, e comunicando, al momento dell’apertura della propria partita IVA, la richiesta esplicita i optare per questo regime agevolato, il terapista avrà, ai fini delle imposte sul reddito, l’applicazione di una imposta sostitutiva pari al 10% in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali (considerare che la prima aliquota dello scaglione Irpef per il 2007 è pari al 23%).
La durata massima di permanenza in questo regime agevolato è di 3 anni, ma può cessare anche prima, qualora i compensi percepiti superino il limite fissato per l’ammissione a tale regime o per espressa volontà del contribuente stesso.

Nulla invece di variato sul fronte Irap e Inps, ovvero valgono le medesime regole di calcolo del regime di contabilità semplificata.

Sulle fatture emesse ovviamente non viene operata alcuna ritenuta d’acconto, in quanto deve essere indicato chiaramente, nel corpo della fattura, che “trattasi di compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 13 Legge 388 del 23/12/2000”.

1 commento:

Eleonora ha detto...

uffa io non ci capisco niente...
mi prestate il vostro commercialista?? ma quindi voi l'avete fatto?